Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Competenze professionali di architetti ed ingegneri in tema di progettazione di opere di urbanizzazione primaria

La circolare n.656 del 15 dicembre 2020 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri rende nota la sentenza del Consiglio di Stato, IV Sezione, n.7587 del 30 novembre 2020, che ha concluso una vicenda giudiziaria in materia di competenze professionali, a proposito della individuazione dei professionisti abilitati a svolgere gli interventi in materia di viabilità ed infrastrutture stradali, quando non siano
strettamente connessi ad un fabbricato
di competenze professionali sulle opere di urbanizzazione primaria e del progetto per la costruzione di una rotatoria stradale nel Comune di Supino, in Provincia di Frosinone.

Il giudizio di merito – che aveva visto la costituzione del Consiglio Nazionale e dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone tramite atto di intervento ad opponendum dinanzi al Consiglio di Stato, per salvaguardare le prerogative dei professionisti Ingegneri – si è discostato da quanto affermato dallo stesso Giudice in sede cautelare e ha risolto la controversia con una decisione di tipo procedurale (la
dichiarazione di improcedibilità del ricorso di primo grado “per sopravvenuto difetto di interesse” della parte alla pronuncia sulla fondatezza della sua pretesa), che però, dal punto di vista giuridico sostanziale, equivale alla conferma di quanto deciso dal TAR Latina, circa la competenza esclusiva dell’Ingegnere sulle opere di urbanizzazione primaria e le infrastrutture stradali” scrive il Cni nella circolare.

Il passaggio infatti della sentenza di primo grado che riconosceva la competenza esclusiva degli Ingegneri sugli interventi in materia di progettazione stradale non è stato riformato dal Consiglio di Stato in sede di giudizio di merito, come poteva essere adombrato in base ai contenuti della precedente ordinanza resa in sede cautelare dal medesimo Giudice” aggiunge il Cni –  Vogliamo dire, in altre parole, che la (più meditata e approfondita) decisione di merito ha superato quanto ipotizzato in sede cautelare – ovvero la possibilità, per gli
Architetti, oltre che per gli Ingegneri, di essere competenti per il progetto in esame – determinando, a cascata e logicamente, la “caduta” e la bocciatura della tesi secondo cui, sulle opere di urbanizzazione primaria all’interno dei centri abitati vi è, sic et simpliciter2, la competenza concorrente dei professionisti Architetti”.

Scarica la circolare del Cni con sentenza allegata

My Agile Privacy
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy