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Sentenza 21/2014 del Consiglio di Stato – Competenze professionali su immobili vincolati.

L’annosa questione delle competenze professionali sui beni immobili appartenenti al patrimonio artistico è stata ripresa dal Consiglio di Stato con la recente sentenza 21/2014, depositata il 9 gennaio scorso, che ha esaminato i ricorsi che vedevano coinvolti i nostri Ordini veneti. Con tale sentenza si riafferma l’orientamento sancito dall’articolo 52 del Regio Decreto n.2537 del 23 ottobre 1925, che riserva ai soli architetti le attività professionali sugli immobili di pregio storico-artistico; permane invece la competenza degli ingegneri per “le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l’edilizia civile vera e propria”, cioè l’intervento tecnico.

Nello specifico, il Consiglio di Stato rigetta l’appello sulla vicenda della gara dell’IRE promossa dall’Ordine di Venezia e accoglie invece l’appello del Ministero dei Beni e delle Attività culturali sulla vicenda avanzata da un professionista e dall’Ordine di Verona (si legga la sentenza) respingendo la tesi della cosiddetta reverse discrimination, o “discriminazione alla rovescia” delle norme italiane – tesi secondo la quale gli ingegneri stranieri possono esercitare in Italia tali attività, non consentite invece agli ingegneri italiani per il RD 2537 del 1925-   su cui si era invece espressa favorevolemente la Corte di Giustizia europea che con sentenza del 21.2.2013 chiedeva la piena applicabilità della direttiva 85/384/Cee

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