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Leggi e norme

Pubblicato il DM 143/2013 sui corrispettivi da porre a base di gara per Ingegneri e Architetti

Con la pubblicazione del D.M. Giustizia n. 143/2013 “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria”, avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n° 298 del 20.12.2013, si è finalmente interrotta la fase di incertezza e confusione in cui erano costrette ad operare le professioni tecniche e le Amministrazioni Pubbliche a seguito della cancellazione dei riferimenti tariffari.

La principale novità del cosiddetto decreto Parametri Opere Pubbliche, è quella di aver individuato e reso obbligatori quei parametri  che  determinano i corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento dei servizi tecnici secondo un criterio oggettivo e trasparente. 

Al fine di facilitare il lavoro alle Stazioni Appaltanti e ai Professionisti, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, unitamente con quello degli Architetti, ha realizzato un software che permette di calcolare i compensi professionali in modo semplice ed immediato. Il software è scaricabile gratuitamente, insieme ad una guida all’utilizzo, dal sito istituzionale www.tuttoingegnere.it  cliccando le frecce sulla banda centrale dell’home page fino alla voce CORRISPETTIVI.
Questo è il link diretto https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/evento_home_view.page?contentId=IMG15

Scarica la circolare del CNI n. 329 del 21/02/2014 relativa alla mancata applicazione da parte delle stazioni appaltanti del DM 143/2013.

Allegati Circolare n. 329/2014:
Lettera FOIV – Ordine Ingegneri di Venezia
Minitoraggio Bandi D.M.143/2013


Sentenza 21/2014 del Consiglio di Stato – Competenze professionali su immobili vincolati.

L’annosa questione delle competenze professionali sui beni immobili appartenenti al patrimonio artistico è stata ripresa dal Consiglio di Stato con la recente sentenza 21/2014, depositata il 9 gennaio scorso, che ha esaminato i ricorsi che vedevano coinvolti i nostri Ordini veneti. Con tale sentenza si riafferma l’orientamento sancito dall’articolo 52 del Regio Decreto n.2537 del 23 ottobre 1925, che riserva ai soli architetti le attività professionali sugli immobili di pregio storico-artistico; permane invece la competenza degli ingegneri per “le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l’edilizia civile vera e propria”, cioè l’intervento tecnico.

Nello specifico, il Consiglio di Stato rigetta l’appello sulla vicenda della gara dell’IRE promossa dall’Ordine di Venezia e accoglie invece l’appello del Ministero dei Beni e delle Attività culturali sulla vicenda avanzata da un professionista e dall’Ordine di Verona (si legga la sentenza) respingendo la tesi della cosiddetta reverse discrimination, o “discriminazione alla rovescia” delle norme italiane – tesi secondo la quale gli ingegneri stranieri possono esercitare in Italia tali attività, non consentite invece agli ingegneri italiani per il RD 2537 del 1925-   su cui si era invece espressa favorevolemente la Corte di Giustizia europea che con sentenza del 21.2.2013 chiedeva la piena applicabilità della direttiva 85/384/Cee

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